Articolo 3. - (Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). - La disposizione prevede l'attuazione di programmi di assistenza e integrazione sociale, destinati a un numero limitato di persone e per un periodo di tempo determinato. Come per l'applicazione delle prestazioni scaturenti dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale nell'ambito già previsto dalla norma novellata, l'assistenza sarà preferibilmente fornita da organizzazioni di volontariato che hanno esperienza in questo settore, presso strutture delle medesime organizzazioni o abitazioni private.
Il finanziamento dei programmi è previsto, a decorrere dall'anno 2008, entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che presenta le necessarie disponibilità, pari a:
47 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 (10 milioni di euro di stanziamento base previsto a decorrere dal 2007 dall'articolo 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, cui si aggiungono 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'incremento disposto dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a cui vanno detratti 3 milioni di euro annui già assegnati al Fondo mondiale contro la violenza sessuale e di genere in virtù della medesima norma dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
10 milioni di euro per gli anni 2010 e seguenti.
Ferma restando la natura di tetto di spesa del finanziamento, destinato al sostegno delle organizzazioni che offrono assistenza e con le quali i soggetti coinvolti seguono i programmi di reinserimento, occorre puntualizzare che le risorse previste appaiono congrue in relazione alle finalità da perseguire, in considerazione della specificità della misura introdotta e della conseguente ridotta platea di destinatari.
Il dato relativo alle donne che in Italia nell'arco di un anno subiscono violenza fisica o sessuale dal partner è stimato in 373.000 unità (rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) su «La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia», presentato nel 2007 e relativo all'anno 2006). Rapportato alle donne straniere irregolari, tale dato può essere stimato in 3.730.
Articolo 8. - (Fondi per le città d'arte). - La disposizione autorizza una spesa pari a 11.718.000 euro per il 2008, a 11.903.000 euro per il 2009 e a 29.877.000 euro per il 2010 per l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per l'assegnazione ai comuni che hanno individuato le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, di contributi straordinari al fine di assicurare la predisposizione di misure volte alla tutela del decoro nelle aree in questione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del citato fondo.